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13/09/2024 - Il concordato preventivo biennale: la richiesta di dati e l’analisi della proposta - e altre novita' nella ...
20/09/2024

13/09/2024 - Il concordato preventivo biennale: la richiesta di dati e l’analisi della proposta - e altre novita' nella newsletter di oggi: Edizione del 13/09/2024

# Preferiti

Verbale di riunione del CdA art. 2381 cc e monitoraggio anti crisi ex art. 2086 cc
CHECK-LIST Credito Zes unica Mezzogiorno: dal 12 giugno istanze all'Agenzia delle entrate
IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: strumenti utili per lacquisizione del consenso informato e lanalisi della proposta
Banana Contabilità+ (piano Professional)
Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES. Ver. 2024

# Novità

Ricorso avverso avviso di intimazione o ingiunzione fiscale
Il concordato preventivo biennale: la richiesta di dati e lanalisi della proposta
Verbale di assemblea di S.r.l. per la valutazione del concordato preventivo biennale ex D. Lgs. 13/2024
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
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20/09/2024

CPB: chiarimenti sul reddito eccedente assoggettato ad imposta sostitutiva: La parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 20-bis del Decreto CPB, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare n. 18/E del 17 settembre, in risposta ad un quesito relativo all'imposta sostitutiva sul reddito eccedente.

https://www.ateneoweb.com/notizie-fiscali/cpb-chiarimenti-sul-reddito-eccedente-assoggettato-ad-imposta-sostitutiva.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=social&utm_campaign=autopost

20/09/2024

Tax credit carta: pubblicata la circolare attuativa per il 2024 e 2025: Sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è stata pubblicata la Circolare 10 settembre 2024, che indica termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2024 e 2025, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC.

Si tratta, ricordiamo, del rifinanziamento di un’agevolazione già prevista per annualità precedenti e, da ultimo, per gli anni 2022 e 2023, per le spese relative all’acquisto della carta sostenute dalle imprese editoriali.Il rifinanziamento dell’agevolazione riferita agli anni 2024 e 2025 (per le spese sostenute negli anni 2023 e 2024) ha reso necessario il rinnovo della comunicazione della misura alla Commissione europea che, con decisione n. C(2024) 4652 final del 4 luglio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ne ha dichiarato la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato e ne ha autorizzato l’ulteriore applicazione per le suddette annualità.

La Circolare pubblicata fornisce i chiarimenti necessari per l'attuazione dell'agevolazione, che recepiscono le modifiche e le integrazioni introdotte dalla normativa in materia con lo scopo di semplificare le modalità per l’accesso al credito di imposta e per la concessione del beneficio, anche alla luce di quanto emerso nelle precedenti gestioni della misura.

Le domande di ammissione al credito d'imposta per l'anno 2024, parametrato alle spese sostenute nell’anno 2023 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, potranno essere presentate dal 19 novembre al 19 dicembre 2024.

https://www.ateneoweb.com/notizie-fiscali/tax-credit-carta-pubblicata-la-circolare-attuativa-per-il-2024-e-2025.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=social&utm_campaign=autopost

20/09/2024

Approvati correttivi in materia di mediazione e negoziazione assistita: Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 95 del 17 settembre, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Dl n. 149/2022, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.Il decreto apporta alcuni correttivi per i quali sono state raccolte le convergenti indicazioni del Consiglio Nazionale Forense e delle associazioni di organismi privati, oltre che dei giudici e degli esperti e studiosi della materia delle cosiddette alternative dispute resolution (ADR).

Elenchiamo di seguito le disposizioni in materia di mediazione, come riportate sul sito del Governo.

Si interviene in modo da operare una chiara distinzione tra la disciplina della mediazione “telematica”, i cui atti sono completamente digitalizzati, e la disciplina delle modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto. Conseguentemente, si allinea a tali previsioni anche la disciplina della negoziazione assistita con modalità telematica.

Viene inoltre chiarito che la mediazione nei casi di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, etc. è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.

Si prevede che il procedimento di mediazione possa essere disposto dal giudice fino alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, e non già al momento della precisazione delle conclusioni e si prevede un aumento della durata minima del procedimento di mediazione dagli attuali tre mesi a sei mesi, con la possibilità di prorogare, di volta in volta, per ulteriori tre mesi.Quando il giudice rileva che la causa è improcedibile perché doveva essere esperita la procedura di mediazione, o quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5-quater e demanda le parti in mediazione, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, per ulteriori tre mesi.

Infine, si interviene sui requisiti di serietà che gli enti pubblici o privati devono avere ai fini dell'abilitazione a costituire organismi di mediazione.

https://www.ateneoweb.com/notizie-fiscali/approvati-correttivi-in-materia-di-mediazione-e-negoziazione-assistita.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=social&utm_campaign=autopost

20/09/2024

L'INL pubblica l’elenco delle violazioni soggette a diffida amministrativa: L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato l’elenco delle violazioni che si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del del D.Lgs. n. 103/2024.

L'elenco è allegato alla Nota n. 6774 del 17 settembre 2024.Sono escluse dall'elenco tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.La nuova diffida non potrà essere applicata qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, anche nell'ipotesi in cui la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.L'INL ricorda infine che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale. Di conseguenza, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

https://www.ateneoweb.com/notizie-fiscali/l-inl-pubblica-l-elenco-delle-violazioni-soggette-a-diffida-amministrativa.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=social&utm_campaign=autopost

20/09/2024

Bando Isi 2023: prorogato il termine per l'upload della documentazione: Lo ha reso noto l'Inail, con Avviso pubblicato sul proprio portale.

Il termine di scadenza per la fase di upload della documentazione d parte degli ammessi agli elenchi cronologici provvisori è rinviato, improrogabilmente, alle ore 18:00 del 24 settembre 2024.

Entro e non oltre tale termine, a pena decadenza, le imprese la cui domanda risulta ammessa al finanziamento sono tenute a trasmettere la documentazione a completamento della stessa con le modalità previste dall’Avviso pubblico ISI 2023.

https://www.ateneoweb.com/notizie-fiscali/bando-isi-2023-prorogato-il-termine-per-l-upload-della-documentazione.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=social&utm_campaign=autopost #2023

13/09/2024 - Cooperative a mutualità prevalente: software per il calcolo dell'IRES in versione 2024 - e altre novita' ne...
19/09/2024

13/09/2024 - Cooperative a mutualità prevalente: software per il calcolo dell'IRES in versione 2024 - e altre novita' nella newsletter di oggi: Edizione del 13/09/2024

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Controllo di gestione: la seconda risposta all'imprenditore oleario in merito al costo del quintale molito: Riprendo il ...
19/09/2024

Controllo di gestione: la seconda risposta all'imprenditore oleario in merito al costo del quintale molito: Riprendo il discorso interrotto la settimana scorsa in merito all'olearia seguita in seno al controllo di gestione (chi volesse trova gli articoli precedenti su questa rubrica). Il primo punto è stato chiarito (calcolo del punto di pareggio per ogni giro effettuato). Passiamo alla richiesta numero 2, cioè il calcolo del costo del quintale molito. E' un calcolo semplicissimo, che l'imprenditore già conosce alla "quasi" perfezione. Il titolare semplicemente esegue questi semplici passaggi: nell'arco dei 45 giorni di attività ha molito (c/terzi) 1000 q di olive. Ha utilizzato 3 dipendenti che sono costati (al lordo di tutto) 6.000 euro, la bolletta energetica di quel periodo è stata di 1.500 euro, mentre l'impianto risulta completamente ammortizzato (se non lo fosse stato, chiaramente avrebbe ripartito il costo annuo sul numero di ore di utilizzo sempre annuo). Con qualche semplice calcolo viene fuori il costo anzidetto.Abbiamo invece deciso di procedere in un altro modo (altrimenti il nostro intervento non sarebbe servito a molto). In dettaglio abbiamo scomposto il ciclo produttivo, andando ad individuare 4 fasi lavorative, seguendo il lotto tipo di 5,2 quintali:

posizionamento... [continua sul sito]

https://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=3840&id_std=4&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

19/09/2024

ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI 2024: aggiornato con la gestione degli onorari per le attività legate al CPB: E' online la nuova versione del software ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI 2024, in versione Excel ed in versione Cloud, aggiornata con la seconda versione del prontuario ANC, che prevede la gestione degli onorari per le attività legate al Concordato Preventivo Biennale.

Grazie ad una proficua collaborazione con ANC (Associazione Nazionale Commercialisti), AteneoWeb pubblica e aggiorna periodicamente il software ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI, che permette di determinare nel dettaglio gli onorari consigliati che possono essere utilizzati come riferimento dal professionista per determinare i compensi delle proprie prestazioni professionali.

La novità di quest'ultima versione riguarda la gestione degli onorari per le attività legate al Concordato Preventivo Biennale.

CLICCA QUI per la versione Excel.CLICCA QUI per la versione Cloud.

https://www.ateneoweb.com/notizie-fiscali/onorari-consigliati-commercialisti-2024-aggiornato-con-la-gestione-degli-onorari-per-le-attivita-legate-al-cpb.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=social&utm_campaign=autopost

19/09/2024

Trattamento Iva sulle maggiorazioni della 'TARI corrispettivo': Con Risposta n. 183 del 12 settembre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al pari degli Oneri generali di sistema, le componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione, concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile Iva della c.d. TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all'aliquota Iva del 10%.

https://www.ateneoweb.com/notizie-fiscali/trattamento-iva-sulle-maggiorazioni-della-tari-corrispettivo.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=social&utm_campaign=autopost

19/09/2024

Titolari e gestori di strutture turistico-ricettive: quali termini per richiedere il CIN?: Lo scorso 3 settembre è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) ed il portale telematico, attraverso il quale i titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN (codice identificativo nazionale).

Ma quali sono i termini per richiederlo?Il Ministero del Turismo ha chiarito che i termini per richiedere il CIN possono variare a seconda che:

si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale PRIMA dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso i termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno a disposizione ulteriori 60 giorni di tempo per ottenerlo. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni;

si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale DOPO dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso per ottenere il CIN si hanno 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni.

Se la struttura è ubicata in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, o sia previsto ma non per la tipologia struttura richiesta, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della Regione/P.A. di appartenenza non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale o non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la propria struttura, è necessario richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, potranno essere applicate sanzioni se si esercita l’attività ricettiva senza avere il CIN o non lo si espone all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.

Se, infine, la Regione o Provincia Autonoma in cui la struttura è ubicata prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale si hanno 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.

https://www.ateneoweb.com/notizie-fiscali/titolari-e-gestori-di-strutture-turistico-ricettive-quali-termini-per-richiedere-il-cin.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=social&utm_campaign=autopost

19/09/2024

Dl Salva-Infrazioni: indennità fino a 24 mesi per chi ha subìto l’abuso di contratti a termine nella PA: E' approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre il c.d. Decreto salva-infrazioni (Dl n. 131/2024), recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano".Il provvedimento contiene, tra l'altro, una revisione della disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (Art. 12).All'articolo 36 del Dl n. 165/2001, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: "Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto".

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19/09/2024

Domanda indennità ISCRO entro il 31 ottobre: Tempo fino al 31 ottobre per richiedere l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’art. 1, comma 386, della L. n. 178/2020 e stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024.L'indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata e in possesso dei seguenti requisiti:

non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti;

aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media degli anni precedenti.

Per poter accedere alla prestazione gli interessati devono presentare apposita domanda online, utilizzando il servizio dedicato, entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione.

Tutti i dettagli sulla misura nella Circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024.

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12/09/2024 - Ricorso avverso avviso di intimazione o ingiunzione fiscale - e altre novita' nella newsletter di oggi: Edi...
18/09/2024

12/09/2024 - Ricorso avverso avviso di intimazione o ingiunzione fiscale - e altre novita' nella newsletter di oggi: Edizione del 12/09/2024

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12/09/2024 - GESTIONE LEASING: software in Excel e Cloud - e altre novita' nella newsletter di oggi: Edizione del 12/09/...
18/09/2024

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18/09/2024

Agenzie per il lavoro: nuova funzionalità per la gestione deleghe lavoro domestico: Le agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di intermediazione possono svolgere, nell’ambito del lavoro domestico, attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e, su richiesta del committente, di invio di tutte le comunicazioni relative alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione.Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16-bis del Dl n. 185/2008, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro domestico devono essere trasmesse unicamente all’Inps, con il Messaggio n. 3025 del 13 settembre l'Istituto comunica la disponibilità, sul sito istituzionale, della funzionalità dell’inserimento delle deleghe dei datori di lavoro domestico a favore delle agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di intermediazione.Nel settore del lavoro domestico tali agenzie sono abilitate a iscrivere rapporti di lavoro e a gestirne le relative comunicazioni obbligatorie, come annullamenti, cancellazioni e variazioni.

L'Inps comunica inoltre che l’accesso al servizio denominato "comunicazione bidirezionale" è stato esteso alle agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di intermediazione.

I due servizi sono disponibili sul sito Inps, previa autenticazione con SPID, CIE e CNS, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > Aree tematiche > “Accesso ai servizi per i lavoratori domestici” o, in alternativa, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Lavoro domestico” > “Formalizzare l'assunzione di un lavoratore domestico”.

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18/09/2024

Sicurezza sul lavoro: indicazioni sull’uso delle piattaforme elevabili: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito dei recenti e frequenti eventi infortunistici verificatesi nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), con Circolare n. 7 del 12 settembre ha fornito indicazioni per la prevenzione dei rischi legati all'utilizzo di questa tipologia di macchine, in merito, in particolare, agli aspetti legati alla loro progettazione, costruzione e alla verifica ed utilizzo in sicurezza.

In molti casi, infatti, gli eventi infortunistici sono stati causati da cedimenti strutturali su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio. Gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione, spiega il Ministero del Lavoro, risultano rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale.

Da qui la necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati.

Il Ministero ribadisce inoltre la necessità di conservazione della seguente documentazione:

comunicazione di messa in servizio;

scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;

istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura;

verbali di verifica periodica;

registro di controllo, tramite il quale il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra l’assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione, e nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite;

esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.

Relativamente, invece, alle attività di controllo da parte dei datori di lavoro/utilizzatori e di verifica dei vari soggetti, le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali sono:

zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro;

bracci articolati e telescopici;

zone con rinforzi locali (es. fazzoletti);

torretta porta ralla;

stabilizzatori;

cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.

Clicca qui per accedere alla Circolare.

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Indirizzo

Via Nastrucci, 23
Piacenza
292122

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