29/04/2022
A PENSAR MALE SI FA PECCATO…
C’era chi, non il sottoscritto, a seguito delle modifiche apportate alle regole di accesso agli Uffici del Tribunale, causate dalla pandemia COVID-19, aveva sottovoce previsto che, una volta introdotte, queste modifiche sarebbero state mantenute, trasformando discipline emergenziali in una nuova normalità.
Detto fatto.
A partire dal 4 aprile 2022 l’accesso alle cancellerie penali del Tribunale di Milano è consentito esclusivamente attraverso la prenotazione online effettuata mediante un’agenda informatica.
Il Provvedimento della dirigenza, a firma della Dirigente Ferraro, orgogliosamente annuncia una misura che consentirà di “migliorare le modalità di accesso ordinario alle cancellerie penali” ed avere una “gestione più ordinata ed efficiente”.
Tale modalità, lungi dal rappresentare innovazione e progresso tecnologico, due concetti accolti solitamente con grande difficoltà dalle istituzioni pubbliche, rappresenta un ulteriore aggravio di adempimenti a carico degli avvocati, né più né meno, e con buona pace di coloro che diversamente potrebbero pensarla.
Riflettendoci su, questa modalità non facilita, di per sé, il lavoro dei cancellieri: questi dovranno comunque recuperare materialmente i fascicoli, provvedere alle copie richieste (regola tra l’altro mai applicata a Milano, visto che le copie regolarmente vengono effettuate dagli avvocati), rimettere i fascicoli al loro posto; laddove la dirigenza pretendesse che le cancellerie preparino in anticipo tutti i fascicoli in visione o con richiesta di deposito prima dell’arrivo degli avvocati, onde risparmiare tempo, si avrebbe, verosimilmente, il completo caos degli uffici, considerato che un fascicolo può consistere di diversi faldoni.
Ma certamente non viene facilitato il lavoro dell’avvocato: questi dovrebbe, infatti, provvedere a fissare un appuntamento ad un certo orario, a prescindere dagli altri eventuali impegni della giornata, come ad esempio le udienze, che pure hanno un ruolo, seppur sempre più marginale, nella professione del penalista. Pertanto l’avvocato dovrà fissare un appuntamento, poniamo, alle ore 11.30 con almeno dieci giorni di anticipo, per i motivi che si diranno, e sperare di non avere altro da fare quel giorno, ovvero che l’udienza precedente non sia troppo lunga, ma a tal fine nessun problema, vista la svizzera puntualità dei ruoli di udienza.
Si diceva dieci giorni di anticipo, certamente. Un paio di settimane di prova di tale sistema hanno dimostrato come l’utenza eccede in modo esorbitante gli spazi resi disponibili dall’applicativo.
Il fatto che l’appuntamento sia singolo, pertanto un avvocato per ogni “slot”, si richiede che vi siano un massimo di sette avvocati per ogni giorno, numero che appare del tutto inadeguato a soddisfare le esigenze della domanda, e pertanto le code per le richieste di appuntamento non potranno che allungarsi; si consideri, inoltre, che laddove il fascicolo sia complesso o copioso, l’avvocato non avrà altra scelta se non occupare più slot nella giornata, ovvero di prenotare slot su più date, riducendo lo spazio per i colleghi.
Se poi il fascicolo richiesto, o il documento da copiare, ad esempio le trascrizioni, non fossero disponibili alla data prescelta, l’avvocato dovrà aspettare altri dieci giorni, verosimilmente, per poter nuovamente accedere agli atti, in una continua rincorsa che non considera minimamente il fatto che, quasi sempre, vi sono termini da rispettare per l’avvocato e che questi non possono essere messi a repentaglio dall’impossibilità di accedere alla cancelleria, laddove tale impossibilità non sia ragionevolmente giustificabile.
L’eventuale modalità più “intelligente” per l’avvocato che non sappia se il documento è già disponibile, sarebbe di prenotare in anticipo degli slot su date distanziate fra loro, così da verificare mano a mano il fascicolo; il problema è che, nel caso il collega dovesse effettivamente trovare il documento, gli slot successivi già prenotati dovranno da questi essere annullati onde evitare di perderli definitivamente.
La realtà di tale disposizione, sembra evidente, è quella di limitare l’accesso alle cancellerie da parte degli avvocati, per la felicità, si suppone, del personale di cancelleria, convinto probabilmente di poter lavorare meno avendo meno avvocati alla porta.
Inoltre, tale disciplina si applica anche ai depositi di atti di appello, i quali possono essere depositati senza prenotazione solo nell’ultimo giorno utile, decisione che rivela la trascuratezza nei confronti della categoria dei difensori, che non avrebbero nemmeno la possibilità di scegliere liberamente quando depositare un atto, ma accomodare gli impegni lavorativi intorno alle esigenze delle cancellerie.
Non è un caso che, al momento in cui si scrive, siano già pervenute delle prese di posizione contrarie, da parte ad esempio della sezione VIII penale, che consentono il deposito degli atti anche senza appuntamento.
Delineati, pertanto, i limiti di una soluzione solo apparentemente progressista e utile, e promettendo di verificare la soddisfazione dell’utenza nel corso dei prossimi mesi mediante sondaggi anonimi, non si può sottacere il fatto che, ancora una volta, decisioni che riguardano la vita professionale degli avvocati siano stati presi unilateralmente, senza alcun coinvolgimento dell’Ordine che, dal canto suo, si limita a prendere atto di quanto deciso dalla Dirigenza, neanche si fosse dei dipendenti come gli altri, o dei privati cittadini, e non dei difensori, parti del processo.
Nella totale assenza di segni di vita da parte del COA, così come della Camera Penale a dirla tutta, la sezione milanese di NAD si oppone con forza all'applicazione a tempo indeterminato di procedure limitative di accesso alle cancellerie, le quali restano uffici ove si esercita, fuori dall'udienza penale, il dovere di difesa dell'avvocato.
Avv. Angelo Laratta
Segretario NAD Sezione Milano