06/12/2024
Molti interrogativi sul provvedimento di sostituzione di De Michele ai LL.PP. con l'ing. Cozzella
QUELLA NOMINA NON VA
Parlare di quello che succede al Comune nella gestione del personale,come ripetiamo spesso, è sempre più complicato.
Il caos e le forzature sono di casa negli uffici di via Libertà.
In questi anni il Sindaco ha fatto il bello e cattivo tempo su questi temi, tanto che, ad esempio, ad oltre 6 anni dal pensionamento di Ruocco,l'Utc è ancora nel caos ,con una serie di nomine fiduciarie e precarie.
Dopo la partenza,ampiamente annunciata , del Responsabile dei LL.PP ed Ambiente Gioacchino Rosario De Michele, vero e proprio deus ex machina di questi ultimi anni in Comune, c'era chi aveva previsto una nuova "genialata " del Sindaco.
E ci ha azzeccato, la "genialata "è arrivata puntualmente.
Il Sindaco ha nominato a sostituire De Michele l'ing. Davide Cozzella, un apprezzato tecnico che da alcuni anni è impegnato al Comune per seguire un progetto specifico, assunto , fuori dalla dotazione organica dell'Ente, ai sensi dell’articolo 110,comma 2,del TUEL.
Lo diciamo subito, questo provvedimento non va.
Sembrano sussistere , infatti, molti, fondati interrogativi sulla legittimità dell'incarico.
Dal Sindaco, che ha sempre dimostrato grandi capacità sartoriali su queste tematiche, se non fosse ,forse, ossessionato dalle sue"genialate"ci si poteva attendere altro.
Sono moltissime le pagine di riviste specialistiche che si occupano dell'ormai famoso art. 110, di cui il Sindaco ha fatto largo uso in questi anni, con molteplici assunzioni di natura fiduciaria.
I tecnici e gli esperti del settore fanno una netta distinzione fra le assunzioni fatte ai sensi dei primi due comma del citato articolo del TUEL.
E si legge chiaramente che" i dirigenti/responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell’organigramma dell’ente non possono che essere assunti ai sensi del comma 1".
E chi pensasse che i commi 1 e 2 dell’articolo 110 del Tuel, nella sostanza, sarebbero espressione di un’unica fattispecie è sonoramente smentito , non solo dai specialisti in materia ,ma soprattutto dalla Cassazione che precisa:
"Conferire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione entro la dotazione organica, oppure al di fuori di essa, non è per nulla la stessa fattispecie".
Infatti, “l’art. 110 TUEL prevede al primo comma una tipologia di assunzione (dirigenziale o di alta specializzazione) sostitutiva di un’assunzione a tempo indeterminato, per un posto ‘di ruolo’, cioè per una posizione che l’amministrazione ritiene strettamente necessaria per la condizione degli ordinari servizi dell’ente. Di conseguenza i dirigenti/responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell’organigramma dell’ente non possono che essere assunti ai sensi del comma 1, utilizzabile per il conferimento di incarichi dirigenziali o di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto funzioni stabili dell’ente,ossia funzioni fondamentali, delegate o attribuite...."
Invece, continua la Cassazione, “Le assunzioni di cui al comma 2 (che possono essere egualmente dirigenziali o di alta specializzazione), essendo previste al di fuori della ordinaria dotazione organica dell’ente, presuppongono un’esigenza straordinaria che non necessariamente deve essere prevista nella dotazione..... "
L’esempio più percepibile, oggi, è,probabilmente, la costituzione di una struttura competente alla gestione del Pnrr o, come nel nostro caso, un progetto di innovazione e sviluppo di sistemi legati all'energia rinnovabile, denominato GIFT. Qualche anno fa, la Giunta(erano i tempi sfavillanti della Segretaria Terranova) T,approvando il Fabbisogno del personale, aveva definito l'assunzione di un Funzionario tecnico , ai sensi dell’articolo 110, comma 2,TUEL che si doveva occupare al 50% del progetto GIFT ed al 50% delle attività dei Servizi tecnici,
La previsione fu sonoramente bocciata dalla COSFEL . L'Organo del Ministero dell'interno ebbe a ribadire che i lavoratori assunti per esigenze straordinarie e limitate nel tempo, per specifici progetti, non inseriti nella dotazione organica del Comune, non potevano occuparsi delle materie ordinarie dell'ente .
Cosa che sostanzialmente non viene mai rispettata ma con il provvedimento in questione si fa un ulteriore "salto di qualità ".
Naturalmente il Sindaco farà orecchie da mercante a queste osservazioni.
È comunque lecito chiedersi cosa succederebbe se questi rilievi fossero verificati e confermati.
Oltre al possibile danno erariale, gli atti,le attribuzioni, le spese e quant'altro, in tema di LL.PP.,derivanti da questa scelta conserverebbero,comunque , la loro efficacia ,senza alcun pericolo e danni per l'ente e soggetti interessati (Funzionario compreso)?
Una domanda, un " dettaglio " non da poco.
O no ?