User Confirmation 153

User Confirmation 153 Il Quindicinale per le imprese, l'Agenzia di Comunicazione per le Eccellenze del Veneto Prima di tutto perché Veneto Eccellenze?
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Perché nel panorama della nostra Regione si era venuto a creare un vuoto che doveva essere riempito. Una vetrina (ma non solo questo) che riunisse per tutti storia, imprenditoria, cultura di una zona che, come disse una volta Giorgio Lago, storico direttore de Il Gazzettino, è la locomotiva del NordEst.

10/01/2024

Superbonus: agevolazione al 110 per cento fino al 2025 solo per edifici inagibili

10/01/2024 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani

Per accedere al superbonus 110 per cento, nel caso di interventi su immobili situati in territori colpiti da eventi sismici, deve essere rispettato il requisito dell'inagibilità dell'edificio. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Tra le condizioni per beneficiare del superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2025 c’è l’inagibilità dell’immobile.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 4 del 9 gennaio 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

La misura massima dell’agevolazione, prevista per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009 si applica solo nel rispetto di determinate condizioni.

La maxi agevolazione spetta anche nel caso in cui le spese rientrino in contributi per la riparazione o la ricostruzione a seguito di eventi sismici, a patto che il danno non sia precedente all’evento sismico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso abbia determinato l’inagibilità del fabbricato.

In mancanza del rispetto dei requisiti indicati si potrà accedere all’agevolazione secondo le regole previste per la generalità dei condomini.

Con la risposta all’interpello numero 4 del 9 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sul superbonus.

Nello specifico sulla possibilità di accedere alla maxi agevolazione al 110 per cento per interventi su edifici colpiti da eventi sismici.

Lo spunto per i chiarimenti arriva dal quesito posto dall’istante, un condominio dichiarato inagibile, sul quale è stata ripristinata l’agibilità grazie ai contributi per la ricostruzione.

Tale condominio intende effettuare interventi che rientrano nel superbonus e chiede precisazioni sulle condizioni per accedere all’agevolazione nella forma piena del 110 per cento.

L’Agenzia delle Entrate esclude tale possibilità, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento.

Il comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che il superbonus sia riconosciuto al 110 per cento per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici che si sono verificati a partire dal 1° aprile 2009, nei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Specifici chiarimenti a riguardo sono stati forniti con la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022.

La risoluzione chiarisce che, nel rispetto di determinati requisiti, l’agevolazione spetta al 110 per cento fino al 31 dicembre 2025.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 4 del 9 gennaio 2024 su Superbonus - applicazione nel caso di interventi su immobili che hanno già ripristinato l’agibilità usufruendo del contributo per la ricostruzione.

Nella richiamata risoluzione n. 8/2022 vengono inoltre fornite precisazioni sul rapporto tra superbonus e contributi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

In alcuni casi la maxi agevolazione introdotta dal decreto Rilancio spetta anche se le spese rientrano nei contributi appena citati.

Tali contributi sono tuttavia esclusi se si verificano due condizioni:

il danno sia preesistente all’evento sismico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in altre parole se non sussiste il nesso di causalità diretta;

il livello del danno non determini l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto di seguito riportato:

“In assenza della condizione di ’’inagibilità’’ dell’edificio oggetto di intervento, dunque, la predetta disposizione non può trovare applicazione.”

Il caso descritto dall’istante è quindi fuori dall’applicazione del superbonus al 110 per cento.

Tuttavia lo stesso può accedere con le regole previste per i condomini: l’agevolazione è passata al 70 per cento a partire dallo scorso 1° gennaio 2024 e verrà ulteriormente ridotta, al 65 per cento, per il 2025.

Oltre al rispetto degli altri requisiti, lo sconto in fattura e la cessione del credito potranno essere scelti solo se la CILA è stata presentata entro il 16 febbraio 2022, in linea con le regole previste dal decreto Blocca Cessioni.

10/01/2024

IVA acquisto pellet: ridotta per gennaio e febbraio 2024
La Legge di bilancio 2024 tra le altre misure contro il caro energia riduce l'IVA sulle cessioni di pellet

10/01/2024 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani

La Legge di bilancio 2024 pubblicata in GU n 303 del 30 dicembre reca novità anche per l'IVA ridotta sui pellet.

Tra le conferme dell'anno scorso, ma ridotta a soli i primi due messi del 2024 vi è questa misura agevolativa, vediamo i dettagli.

IVA acquisto pellet: ridotta per gennaio e febbraio 2024
L’articolo 11, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Più in dettaglio, l’articolo in questione stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che in deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all’aliquota d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.

A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 711, modificando il n. 98) della Tabella A, Parte III, stabilisce che sono soggetti all'aliquota del 10 per cento:

la legna da ardere in tondelli,

i ceppi, le ramaglie o fascine;

i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet, che pertanto rientrava nell’ambito delle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria pari al 22 per cento.

Concludendo quindi, per soli due mesi le cessioni dei pellet scontano l'iva al 10%, dal 1 marzo 2024 si torna all'IVA ordinaria al 22%

10/01/2024

Tassazione costituzione diritti di superficie: novità 2024
La legge di bilancio 2024 prevede novità per "gli altri diritti reali": Vediamo i dettagli

10/01/2024 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani

La legge di bilancio 2024 tra le novità approvate prevede al comma 92 modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi.

In particolare, il comma 92 dell’articolo 1 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di:

atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società;

redditi rientranti nella categoria redditi diversi;

plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

Le modifiche qui evidenziare riguardano i diritti di superficie.

Il comma 92, lettera a), modifica il comma 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione dei redditi e delle perdite.

Il comma 5 dell' articolo 9 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

La norma in esame precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente.

La lettera b) modifica l’articolo 67, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale. La lettera h) dell’articolo 67 stabilisce che sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende.

La disposizione prevede altresì che l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.

La lettera b) del comma 92, pertanto la novità appena approvata e in vigore dal 1 gennaio 2024, include nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

Dalla relazione tecnica al disegno di legge presentato al Senato, si evidenzia che la fattispecie quantitativamente più rilevante è relativa al diritto di superficie.

Ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, vigente la costituzione di diritti reali diversi dall’usufrutto segue il regime giuridico previsto per la cessione a titolo oneroso dei beni.

Con la modifica in questione, letta in combinato disposto con quanto previsto dalla modifica introdotta dalla lettera a) viene confermato il regime previsto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR con riferimento alla cessione a titolo oneroso di diritti reali di godimento, mentre con riferimento alla loro costituzione tali redditi vengono inquadrati come redditi diversi.

10/01/2024

Assunzioni donne vittime di violenza: sgravio totale nel 2024
In legge di bilancio 2024 aumentano i fondi per la lotta alla violenza, nuove case rifugio, aumento Reddito di libertà e assunzioni agevolate per 2 anni

10/01/2024 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani

La legge di bilancio 2024 legge 213 del 30.12.2023 prevede un incremento dei Fondi a disposizione per varie misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere tra cui un nuovo sgravio contributivo per le assunzioni oltre che l'incremento dei Fondi destinati a sostenere direttamente le donne reddito di libertà, fondi per le case protette, misure di prevenzione e formazione.

Vediamo piu in dettaglio i contenuti dei nuovi commi dell'art. 1 commi 187-195 della manovra 2024.

Reddito di libertà per donne vittime di violenza
Per incrementare la misura del reddito di libertà introdotto dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, il Fondo dedicato è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Fondi per il contrasto alla violenza di genere

il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità viene incrementato :

di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'attuazione delle misure previste dall’articolo 26 bis del decreto-legge 14 agosto 2020,

5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per assicurare un’adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell’ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne e per la realizzazione di centri antiviolenza.

di euro 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, per rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere permanenti le iniziative formative per gli operatori di polizia e per le altre professionalità che intervengono nel piano strategico istituito con la legge 93 2013;

di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio per donne vittime di violenza”

Sgravio contributivo donne vittime di violenza

Vengono destinati invece 12,5 milioni di euro per finanziare lo sgravio contributivo assicurato ai i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.

La misura prevede in particolare l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui , riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La durata dell' agevolazione si diversifica come segue:

se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione.
Se il contratto a termine è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione
Se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi.
Sulle modalità applicative e dettagli sulla verifica dei requisiti si attendono istruzioni dettagliate dall'INPS.

10/01/2024

Criptovalute bloccate su Binance a causa dell’imposta di bollo
In mancanza di fondi in euro l’exchange non può riscuotere l’imposta dai wallet digitali

10/01/2024 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani

Il comma 144 dell’articolo 1 della Legge 197/2022, la Legge di bilancio 2023, ha introdotto l’applicazione dell’imposta di bollo sulla detenzione delle cosiddette criptovalute (o per meglio dire cripto-attività), “nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore”, a decorrere dall’anno fiscale 2023, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la Circolare 30/E/2023.

Motivo per cui nel mese di gennaio in corso si versa per la prima volta l’imposta di bollo dovuta sulle cripto-attività detenute nell’anno 2023.

Come regola generale, l’imposta da versare si calcola applicando l’aliquota del due per mille alla base imponibile costituita dal valore, espresso in euro, delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno solare; valore di solito rilevato sulla piattaforma in cui le cripto-attività sono state acquistate e, se ciò non è possibile, da quella in cui sono detenute, o in base a siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato; solo in assenza di questo valore è possibile fare riferimento al costo di acquisto.

Quando le criptovalute sono detenute su un exchange, sarà questo, che agisce come sostituto d’imposta:

a determinare il valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre,
a versare l’imposta di bollo per conto del contribuente, su cui si rifarà in rivalsa addebitando l’importo dovuto. A tutti gli effetti come agisce una banca in sede di applicazione dell’imposta di bollo sui conti correnti.

Nei giorni scorsi sui siti internet dedicati alle criptovalute si è diffusa molto velocemente la notizia che, a causa di questa procedura, i fondi detenuti in cripto-attività presso alcuni exchange possano risultare bloccati.

Più precisamente è stato Binance, con apposita comunicazione, a informare gli utenti di questa possibilità.

Il problema che si crea è di ordine pratico.

L’exchange versa l’imposta di bollo per conto del contribuente, e riaddebita a questo il costo; ma, molto spesso, i fondi detenuti sui wallett digitali sono solo in criptovalute, mentre il riaddebito avviene in euro.

Per cui, i wallet digitali detenuti presso Binance, in mancanza di fondi in euro, sono stati bloccati.

La soluzione è presto detta, e si configura nel mettere a disposizione dell’exchange, sul wallet, versando fondi o convertendo cripto-attività, una somma in euro sufficiente a coprire il costo dell’imposta di bollo.

Solo se ciò non sarà fatto, l’exchange procederà all’operazione di conversione e addebito per analogo importo.

10/01/2024

Digitalizzazione appalti, MEPA obbligatorio anche per microaffidamenti, la conferma in un parere del MIT: dall'1 gennaio 2024 necessario il ricorso al mercato elettronico o ai sistemi previsti dal nuovo Codice dei Contratti anche per affidamenti sotto i 5mila euro

10/01/2024 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani

La digitalizzazione degli appalti porta importanti novità anche nell’ambito dei microaffidamenti, ovvero per le procedure afferenti ad appalti di lavori e servizi sotto i 5mila euro, con l’obbligo di ricorrere al MEPA o a sistemi analoghi anche in questi casi.

A chiarirlo è il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, con il Parere del 27 luglio 2023, n. 2196, reso a seguito della richiesta da parte di una Stazione appaltante sulla definizione di "autonomo utilizzo di strumenti telematici" nel caso di appalti PNRR, intendendo obbligatoriamente i sistemi di negoziazione elettronici come MEPA o equivalenti regionali, oppure se lo stesso comprenda anche il semplice utilizzo della PEC. Questo anche perché, secondo la SA, dato che l’importo dell'affidamento è inferiore ai 5mila euro, sarebbe rispettata la normativa che obbliga il ricorso a Mepa o simili solo sopra tale soglia.

Nel rispondere, il MIT ha richiamato l’Allegato 1 al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nel quale si specifica che gli strumenti telematici (letteralmente, “che consentono l’integrazione di telecomunicazioni”) possono essere:

strumenti di negoziazione, ovvero strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo,
strumenti di acquisto, ovvero strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui rientra, ad esempio, il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
Ciò implica che non è possibile utilizzare solo la PEC, ma che è necessario il ricorso a uno dei sistemi specificati nel d.Lgs. n. 36/2023.

Microaffidamenti sotto i 5mila euro: le novità dal 1° gennaio 2024
Inoltre, anche se le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5mila euro, nel nuovo codice dei contratti all’art. 25 è stato previsto, dal 1° gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26.

Questo anche per evitare il ricorso al frazionamento artificioso degli affidamenti: conclude infatti il MIT che, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I e in particolare il principio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 14, il comma 6 in particolare dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

10/01/2024

Superbonus e contributo Sisma, il Commissario Straordinario sul nuovo DL, nessuna variazione prevista sull'utilizzo del contributo previsto dal Decreto Cessioni, per il quale continuano ad applicarsi sconto in fattura e cessione del credito

10/01/2024 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani

Dopo la pubblicazione del Decreto-Legge del 29 dicembre 2023, n. 212, con il quale sono state previste alcune importanti modifiche per l’utilizzo del Superbonus, il Commissario Straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha fornito delle precisazioni sul ricorso alle agevolazioni previste dall’art. 119 del Decreto Rilancio per immobili danneggiati dagli eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009.

Come si legge nella nota a firma del Commissario, “Il D.L. n. 212/2023 dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Si tratta di una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare equivoci o fraintendimenti”.

Chiarimenti che Castelli ha ritenuto necessari per fugare ogni dubbio rispetto a una misura approvata lo scorso anno dal Parlamento, con l’art. 2, comma 3 del D.L. n. 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni”) “ di grande importanza alla quale, nel corso del 2023, abbiamo continuato a lavorare, siglando Protocolli d’intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di 1 miliardo di euro”. Inoltre, d’intesa con il Fisco, sono state ottimizzate le linee guida che disciplinano il doppio contributo del sisma bonus e del superbonus.

Il Commissario quindi rassicura committenti e imprese: “Le attività possono dunque proseguire nel corso del biennio 2024-20025 con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione, anche avvalendoci di questo strumento”.

Ok a sconto in fattura e cessione del credito

Inoltre il testo del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto Cessioni conferma che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche”.

Continueranno quindi a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta tutti i soggetti che entro il 31 dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al comma 1-ter (ecobonus) e/o al comma 4-quater (sismabonus) oppure nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al comma 4-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio.

10/01/2024

Superbonus e pannelli fotovoltaici arrivato l'ok all’installazione in area vincolata, il TAR ricorda che è necessario operare un corretto bilanciamento tra interessi pubblici concorrenti: tutela ambientale e promozione delle fonti rinnovabili

10/01/2024 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani

L’installazione di pannelli fotovoltaici in area vincolata non è possibile soltanto a fronte di motivazioni particolarmente stringenti nel diniego di autorizzazione paesaggistica. Non è infatti sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

Rinnovabili e compatibilità paesaggistica: nuova sentenza del TAR
Sulla base di questi presupposti, il TAR Campania, con la sentenza del 3 gennaio 2024, n. 73, ha annullato il rigetto di un’istanza di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di 8 pannelli fotovoltaici nell’ambito di un intervento Superbonus su un edificio unifamiliare, situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il rigetto da parte dell’Amministrazione era stato emanato sulla base del parere negativo della Soprintendenza, essenzialmente incentrato sulla considerazione che i pannelli, percepibili da diversi punti di vista, avrebbero compromesso i tratti caratteristici della località protetta, e sarebbero stati “estremamente stridenti rispetto all'ambito, di tipo prettamente rurale/agricolo, nel quale si collocano”.

Sul punto, il Tribunale amministrativo ha ricordato che in materia di fonti energetiche rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per l’allestimento di tali risorse, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi.

Impianti fotovoltaici in area vincolata: il d.Lgs. n. 28/2011
In particolare, la disciplina paesaggistica degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, ha come riferimento l’art. 7 bis, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011 secondo cui “l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio tipo … non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b e c, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale».

Spiega il giudice che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata.

In questo senso, la giustizia amministrativa, con diverse sentenze, ha statuito che:

il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio;

in simili fattispecie, vengono in rilievo interessi pubblici pariordinati e concorrenti, entrambi di matrice ambientale: la tutela del paesaggio da una parte e, dall’altra, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento.

Tutela paesaggio e fonti rinnovabili: il bilanciamento degli interessi
Ciò richiede un rigoroso ed analitico bilanciamento, utile a stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto.

Di conseguenza, le motivazioni dell'eventuale diniego, anche parziale, di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.

Queste considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi - ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comparazione non può ridursi all'esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici.

Nel caso in esame, secondo il TAR, la Soprintendenza non risulta aver fatto buon governo dei principi ordinamentali, essendosi limitata a inferire, dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici, l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, in termini di generica compromissione delle visuali panoramiche, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

L’area interessata dall'intervento per altro non era caratterizzata da elementi arborei di pregio e non risultava visibile da spazi pubblici esterni e/o belvedere accessibili al pubblico per via di barriere architettoniche e percettive (edifici di civile abitazione, vegetazione autoctona ecc.).

Il ricorso è stato quindi accolto, annullando il parere negativo di compatibilità paesaggistica in favore invece dell’installazione dei pannelli fotovoltaici, come promozione di fonti energetiche rinnovabili.

Indirizzo

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Padua
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Martedì 09:00 - 17:00
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