11/02/2025
Quei ritardi degli uffici, spesso dannosi e a volte ambigui
A chissà quanti di noi, cittadini ed imprese, in attesa d’un provvedimento, non sia capitato di imbatterci, oltre che nei tantissimi funzionari colti, rapidi, onesti ed intelligenti della nostra Pubblica Amministrazione, anche, e forse non poche volte, in funzionari che ci han fatto subire ritardi d’ogni genere spesso caratterizzati da lunghi ed incomprensibili silenzi, con conseguenze che han potuto talvolta arrecare pregiudizi d’ogni natura e di ogni rilevanza che quei provvedimenti, adottati per tempo, avrebbero evitato…
Spesso non servono nemmeno i solleciti, anche formali, mentre, forse per via di certa assuefazione a tal genere di comportamenti, sempre minore è l’attenzione dei media a questi fenomeni, spesso, peraltro, con toni larvatamente vittimistici e sempre meno preoccupati e scandalistici.
Non mancano, ovviamente, le azioni legali finalizzate a conseguire l’indennizzo dei danni eventualmente subiti, spesso di dimensioni e gravità impreviste ed imprevedibili e che la tempestiva adozione dell’atteso provvedimento avrebbe anche evitato ma, in effetti, la ben nota durata dei processi civili finisce spesso per aggravare i danni anziché assicurarne il risarcimento. Non a caso, molti dei tanti managers di Fondi internazionali ed ambasciatori di diversi paesi, incontrati durante la mia presidenza di Invitalia, manifestavano i maggiori dubbi, circa eventuali nuovi investimenti che li si invitava ad effettuare in Italia, richiamando, per l’appunto, i «tempi lunghi ed incerti della Pubblica Amministrazione». Nel 2009, il Legislatore si è fatto carico di arginare tali disfunzioni dettando regole rigide e precise che purtroppo vengono troppo spesso ancora ignorate o, comunque, disattese: ha infatti fissato in giorni trenta dal ricevimento dell’istanza del privato il termine entro cui «deve concludersi il procedimento» e quindi devono essere adottati i rispettivi provvedimenti ed ha anche precisato che, ove si ritenga che manchino le condizioni per l’adozione d’un provvedimento positivo, di ciò deve darsi «tempestiva» notizia all’istante perché questi possa, a sua volta, entro i successivi dieci giorni avviare un contraddittorio ed a tal fine «presentare le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti».
Sono tutte disposizioni che allo straniero dovrebbero oggi fare immaginare un sistema di rapporti pubblico/privato connotato da assoluto efficientismo e da garanzia di rapidità, ossia da caratteristiche che affascinano come poche, e per certi versi anche più delle agevolazioni finanziarie, i cittadini e, ancor di più, gli investitori d’ogni provenienza.
Ma nei fatti v’è grande distanza fra quel che è e quel che dovrebbe essere e non serve a cambiar le cose nemmeno la responsabilità in cui incorre per legge il singolo funzionario nel caso in cui, come ribadito anche dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria, il sia pur modesto ritardo, doloso o colpevole che sia rispetto ai termini di legge, nell’adozione d’un provvedimento dovuto, abbia provocato pregiudizi economici, risarcibili qualunque ne sia la dimensione e la natura, che sia di danno emergente o di lucro cessante, sol che il titolare dell’interesse legittimo leso ne provi la consistenza ed il rapporto causale con la tardività del riscontro.
E v’è di più perché anche un semplice ritardo può dar vita a responsabilità disciplinari e, più o meno direttamente, finanche a responsabilità erariali rilevabili dalle Procure della Corte dei Conti senza dire che, lo ribadisco, il silente ritardo di oltre trenta giorni dalla formale richiesta d’un provvedimento previsto dalle leggi può tradursi – forse in un diffuso stato di generale inconsapevolezza - in una omissione di atti d’ufficio con una responsabilità penale molto più ricorrente di quanto non si creda, con pene che non escludono finanche la reclusione.
Lungi, comunque, dall’auspicare azioni e ricorsi contro i pubblici funzionari responsabili di tali violazioni cui conseguirebbe solo un maggior discredito del «sistema Italia» con ulteriore appesantimento d’un sistema giudiziario già in affanno, servirebbe piuttosto avviare con ogni mezzo, non ultimo con moderni meccanismi di intelligenza artificiale, dei seri ed efficaci sistemi di formazione, informazione e controllo ad iniziativa dei singoli «vertici» che rischiano, oltre tutto, di incorrere in gravi responsabilità, foss’anche di mera culpa in vigilando, per via di quei silenzi a volte dovuti ad indolenza ovvero a «paura della firma» da parte d’una «burocrazia difensiva» ovvero, da non escludere…, a capziose ed inquietanti trascuratezze; sì da assicurare, comunque, riscontri e confronti che servano ad evitare, in tempi in cui non mancano sospetti di corruzione e di condizionamenti, quei dubbi e quelle equivoche diffidenze che ovviamente scoraggiano operatività ed affidabilità, dando un’immagine pericolosamente disincentivante del nostro sistema: tutto il contrario d’una auspicabile ed intelligente politica finalizzata all’attrazione di nuovi, preziosi, indispensabili investimenti.
È chiedere molto ? ...oltre tutto, il «tempo» è un grande dono che Dio ha fatto agli uomini e quindi un «ritardo» ingiustificato e, per di più, anche contra legem, assume connotati doppiamente gravi ed imperdonabili...
Di Nicola Piazza Avvocato già professore di Diritto Commerciale (nella foto)
Fonte Gds.it