04/11/2020
VADEMECUM DPCM 03 NOVEMBRE 2020
- È CONSENTITA L’ATTIVITA’ VENATORIA IN ITALIA?
1. Si, è consentita in tutte le aree del paese classificate come zona verde all’interno delle quali non c’è alcuna limitazione all’esercizio dell’attività venatoria rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti.
I cacciatori che risiedono in una Regione classificata come zona giall, si possono spostare tranquillamente all’interno della propria Regione di residenza ed anche in altre Regioni classificate come zone gialle.
Gli stessi cacciatori che risiedono in zona verde non si possono spostare dalla propria Regione verso altre Regioni classificate come zone arancioni o zone rosse.
2. Per i cacciatori che risiedono nelle aree del paese classificate come zona arancione, l’attività venatoria è consentita solo all’interno del comune di residenza. Nel caso in cui il comune di residenza non sia ricompreso all’interno dell’ATC o del Comprensorio Alpino a cui sono iscritti, si potranno spostare per esercitare l’attività venatoria fuori dal loro comune di residenza per accedere all’ATC o al Comprensorio Alpino al quale sono iscritti o all’interno di un’Azienda Faunistico Venatoria o Agrituristico Venatoria, purché lo stesso ATC o Comprensorio Alpino o Azienda Faunistico Venatoria o Agrituristico Venatoria siano ricompresi nella propria Regione di residenza.
Chi risiede in una Regione classificata come zona arancione, non si può spostare per esercitare l’attività venatoria in altre Regioni classificate come zone verdi o zone rosse.
3. I cacciatori che risiedono in una Regione classificata come zona rossa, non possono esercitare l’attività venatoria in nessun caso, perché non si possono spostare dalla loro residenza se non per motivi di necessità o urgenza, ovvero per motivi di lavoro o per motivi di salute.